martedì 3 giugno 2014

DIRITTO ALL’OBLIO: COME FARSI DIMENTICARE (Google carica il modulo)


Come anticipato nell’ultimo post, continuiamo a parlare di diritto all’oblio, un tema che sta suscitando non poche domande. A distanza di appena poco più di due settimane dalla pubblicazione, la sentenza del 13 maggio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha spinto il motore di ricerca Google a correre ai ripari, tanto che lo stesso ha prontamente reso disponibile online un modulo attraverso il quale gli utenti europei potranno richiedere la rimozione dei risultati di ricerca ritenuti inopportuni o, addirittura, lesivi del diritto al trattamento dei propri dati personali sensibili. Tale iniziativa non può che destare un certo interesse, soprattutto in relazione al bilanciamento che dovrà necessariamente essere attuato tra il diritto all’oblio ed il diritto all’informazione. Chi controllerà quali siano le informazioni opportune e quali, al contrario, non lo sono più? Cerchiamo di capirlo insieme…


CHI INDICIZZA È RESPONSABILE La Corte di Giustizia europea ha sostanzialmente rivoluzionato il ruolo dei motori di ricerca, stabilendo che gli stessi sono responsabili del trattamento dei dati che visualizzano, traendoli dai siti-sorgente e indicizzandoli in modo automatico. In questo senso, infatti, la Corte ha provveduto a fissare alcuni principi inediti ed innovativi, soprattutto laddove ha affermato che ai motori di ricerca va attribuita la qualifica di responsabile del trattamento dei dati personali, dalla quale conseguentemente discende l’obbligo, dei medesimi, di cancellare i link contenuti nella relativa pagina web a richiesta del titolare dei dati inopportuni. Preso atto di ciò, tuttavia, non si può non cogliere la problematicità dell’attuazione, nella pratica, di quanto stabilito nella sentenza, ovvero della determinazione delle modalità attraverso cui consentire l’esplicazione del diritto a essere dimenticati, soprattutto in ragione dei profili giuridici poco nitidi che ancora caratterizzano tale diritto.

GOOGLE, IL MODULO, IL COMITATO E L'URL DA ELIMINARE Spostando l’attenzione sugli aspetti pratici della questione, infatti, il primo quesito che spontaneamente sorge, riguarda appunto, il soggetto a cui rivolgersi al fine di ottenere l’eliminazione delle informazioni. Una risposta è giunta, in primis, da Google, il quale, come anticipato, a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione della sentenza ha già predisposto un modulo, non ancora definitivo ma in fase di sviluppo, che i cittadini europei potranno compilare specificando quali informazioni chiedono che vengano rimosse. Tale richiesta, tuttavia, dovrà passare al vaglio di un comitato creato ad hoc, in quanto è Google stesso ad affermare che esaminerà “ogni richiesta cercando di bilanciare il diritto all’oblio e alla privacy con quello all’informazione”. Durante la valutazione della richiesta Google stabilirà se i risultati includono informazioni obsolete sull’utente e se le informazioni sono di interesse pubblico, ad esempio se riguardano frodi finanziarie, negligenza professionale, condanne penali o la condotta pubblica di funzionari statali. Va da sé che se il motore di ricerca, una volta ricevuta la diffida, non ottempererà alla richiesta, l’interessato potrà procedere a tutela del proprio diritto alla vita privata contro di questi, rivolgendosi al tribunale del luogo ove si risiede o, in alternativa, al Garante della Privacy. Google, nella modulistica messa a disposizione, precisa che la domanda deve necessariamente indicare gli URL dei link di cui si chiede la rimozione spiegando il motivo per cui l’URL, nei risultati di ricerca, è irrilevante, obsoleto o comunque inappropriato. L’operazione va ripetuta per ogni URL di cui si richiede la rimozione.

GARANTE INCERTO, DIFFICOLTÀ CERTE Purtroppo In Italia, almeno sino ad oggi, la nostra Autorità competente per la tutela della privacy si è sempre detta non competente a decidere e provvedere sulle richieste relative al diritto all’oblio, sostenendo che le stesse nulla avessero a che fare con la privacy in senso stretto. Ne deriva la conseguenza per la quale la sentenza, di fatto, ha aperto e aprirà una serie di problemi di così ampia portata da far prevedere non poche difficoltà attuative, con il rischio, nemmeno troppo peregrino, di giungere addirittura a una non tutela e questo nonostante l’intento della pronuncia della Corte di Giustizia fosse pacificamente quello della difesa del cittadino sul web.

DIRITTI 2.0 Nonostante Google abbia affermato che la sentenza della Corte di Giustizia sia “una decisione deludente per i motori di ricerca e per gli editori online in generale”, palesando in tal modo il proprio disappunto, il fatto che lo stesso abbia poi ceduto ed accettato la sconfitta, senza dormire sugli allori e predisponendo subito strumenti di attuazione della pronuncia, lascia presagire che al proprio interno l’équipe di studiosi e professionisti dedicati ad affrontare tale criticità abbia preso consapevolezza dell’opportunità di fornire tutela a questi diritti di nuova generazione, in particolare di quello all’oblio, legati alla navigazione in rete

CITTADINANZA DIGITALE CONSAPEVOLE? LO DICE BUSIA concludiamo quindi con le parole del Sig. Busia, ossia il Segretario generale del Garante della Privacy, il quale, lasciando intravedere un’inversione di tendenza rispetto al passato, sintetizza la situazione attuale: “Per i motori di ricerca e per tutti noi si apre, dunque, una nuova sfida verso il riconoscimento di una più piena e consapevole cittadinanza digitale”. 

Dottoressa Roberta Bonazzoli – Studio Comite