lunedì 27 luglio 2015

L’AMMINISTRATORE CHE NON COMUNICA I DATI DEI MOROSI PAGA DI TASCA PROPRIA!


Uno dei problemi che maggiormente preoccupano gli amministratori di condominio è sicuramente quello relativo alle morosità condominiali. Le statistiche parlano chiaro: negli ultimi anni, colpa anche (e soprattutto) della crisi economica, si è registrato un notevole incremento degli incarichi ai legali per il recupero dei crediti condominiali nei confronti degli stessi condomini che non pagano la loro quota di spese di gestione. Tuttavia, tale recupero non è sempre agevole perché spesso il condòmino non possiede altri beni se non il proprio appartamento e, allora, in questi casi, l’amministratore è costretto ad intraprendere una lunga e costosa esecuzione immobiliare. Questa procedura è indiscutibilmente onerosa, sicuramente la più lunga (possono volerci in alcuni casi diversi anni) e spesso si rivela persino infruttuosa. Basti pensare che se il proprietario ha contratto un mutuo che grava per buona parte ancora sull’immobile, sussiste la probabilità, tutt’altro che remota, che tutto il ricavato della vendita all’asta se lo aggiudichi la banca quale creditore privilegiato. In questi casi l’unico vantaggio si realizza nel recupero delle spese sostenute per l’esecuzione che verranno rimborsate al condominio mentre il nuovo proprietario aggiudicatario dell’immobile dovrà farsi carico delle spese condominiali della gestione in corso e di quella precedente. Certo, si tratta di un “contentino” per le casse condominiali ma, come si dice, “piuttosto che niente è meglio…piuttosto”. Ma intanto i fornitori insoddisfatti che fanno? Vediamolo insieme … 

martedì 21 luglio 2015

AGENZIA DELLE ENTRATE: PRELIEVI AL BANCOMAT NON DOCUMENTATI, PROFESSIONISTI BASTONATI!


Vero, verissimo! Quando ho letto la notizia su alcuni quotidiani on line non volevo crederci e, quindi, ho cercato conferme. Ebbene, si tratta proprio di questo. L’attuale Governo, in virtù di una Legge delega, denominata delega fiscale, emanata nel 2014 dal nostro Parlamento, ha appena sottoposto al vaglio, obbligatorio ma non vincolante, della commissione parlamentare competente per materia, alcuni decreti legislativi che di fatto regolamentano, entro i limiti dettati appunto dalla delega, la materia fiscale. Tra questi decreti legislativi ve n’è uno che si occupa di rivedere il sistema sanzionatorio in caso di violazione delle norme che disciplinano il nostro sistema fiscale e tributario. Vi assicuro che non è stato semplice scovare il codicillo e, dopo aver seguito alcune delle indicazioni seminate nei vari articoli che ho esaminato, ho impiegato oltre un’ora per individuare la famigerata norma che, se confermata dopo il parere parlamentare, creerà non pochi problemi a tutti i liberi professionisti e lavoratori autonomi già vessati da un sistema fiscale impositivo il quale, soprattutto negli ultimi otto anni, ha sostanzialmente ridotto alla fame l’intera categoria. Quello di oggi, quindi, oltre ad essere uno sfogo ed un appello accorato rivolto ai nostri ministri, innanzitutto al rispetto di principi giuridici fondamentali e poi in ogni caso al buon senso, vuole essere un invito indirizzato a tutti coloro che abbiano voglia di leggere queste poche righe a porre l’attenzione su una tematica intricata e subdolamente ricca di trappole, talvolta letali… 

giovedì 16 luglio 2015

SE CADI A CAUSA DI UNA BUCA VICINO A CASA, SCORDATI IL RISARCIMENTO!


La responsabilità per i danni che subiscono gli utenti di strade e marciapiedi a causa delle buche presenti su di essi è una delle questioni più dibattute nelle aule di Tribunale. Risulta difficile, tra l’altro, comprendere le ragioni di alcune decisioni in base alle quali la Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia ecc.) non è stata ritenuta responsabile dei danni subiti dagli ignari avventori di questi luoghi. Credo, dunque, che sia importante tornare sull’argomento per approfondirne la portata e cercare di fare un po’ di chiarezza. A mio avviso, molte volte non ci si rende conto che le variabili da cui dipende l’accoglimento delle richieste risarcitorie dei danneggiati sono diverse. Sebbene, infatti, la responsabilità della Pubblica Amministrazione che ha in custodia la strada e le sue pertinenze abbia carattere oggettivo occorre tuttavia che la vittima che lamenta danni superi, tramite il proprio legale, il vaglio di alcune indefettibili circostanze affinché la propria richiesta risarcitoria possa essere accolta. Per tutti coloro che si trovino a fare i conti con una tale esperienza sembra scandaloso e inaccettabile che venga rigettata la richiesta di risarcimento dei danni conseguiti ad infortuni causati dall’incuria in cui si trovano i beni demaniali. Ciò nonostante, le ragioni delle decisioni in parola sono giuridicamente apprezzabili. Vediamo perché… 

lunedì 13 luglio 2015

SINISTRI STRADALI: L’ASSICURAZIONE RISARCISCE IL DANNO DA FERMO TECNICO, TRANNE IN UN UNICO CASO!


È trascorso qualche tempo da quando ho fatto il punto sul tema del risarcimento che spetta a coloro che, a seguito di un sinistro stradale, abbiano subito il danneggiamento della propria autovettura. In quell’occasione, rispondendo al quesito di un lettore, avevo evidenziato che nel momento in cui si è costretti a sopportare il fermo dell’auto a causa dei danni che la stessa ha riportato in conseguenza di un incidente stradale si ha diritto ad un risarcimento per il solo fatto che si sia in grado di dimostrare che il veicolo resterà in riparazione per un certo periodo di tempo. Tale partita è meglio nota come “danno da fermo tecnico” ovvero quel danno cagionato dall’inutilizzabilità del bene dovuta alla sosta forzata necessaria per la riparazione dello stesso bene ed a prescindere dall’uso che se ne fa abitualmente. Qualche giorno fa i giudici della Suprema Corte sono tornati sull’argomento, richiamando l’orientamento ormai consolidato. Il proprietario del veicolo danneggiato ha dunque, in linea di principio, sempre diritto ad essere risarcito per il mancato utilizzo dell’auto durante l’affidamento della stessa al professionista che ne curerà la riparazione, salvo che … 

venerdì 10 luglio 2015

SINISTRI STRADALI: NON PERDETE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO!


La decisione emessa qualche giorno fa dalla Cassazione costituisce un altro importante precedente che non solo rappresenta dal punto di vista giuridico un valido riferimento ma fornisce a tutti gli operatori del settore, liquidatori ed avvocati, uno strumento utile per comprendere quali siano gli atti che possono e devono essere considerati interruttivi della prescrizione. La questione non è di poco conto, poiché è proprio dal compimento di tali atti che il danneggiato a seguito di un sinistro stradale mantiene vivo il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno. In verità occorre precisare che i giudici della Suprema Corte si erano già occupati in passato di affrontare tale questione affermando il principio ora ribadito e allargandolo, appunto, all’esame dell’atto compiuto dal liquidatore preposto alla mera trattazione del sinistro, su incarico della compagnia di assicurazione cui fa capo il dovere di risarcire il danno in virtù dell’obbligo contrattuale assunto. L’atto preso in considerazione è rappresentato dall’invito a visita medico legale. Ma cosa si intende esattamente con tale espressione? E, soprattutto, perché tale atto secondo i giudici di legittimità non può essere considerato un atto che mantiene vivo il diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno? Quali sono gli atti che interrompono la prescrizione dei diritti delle vittime da sinistro stradale? Vediamolo insieme … 

mercoledì 8 luglio 2015

ATTENZIONE: GIURIDICAMENTE PARLANDO È IN CERCA DI AUTORI!!!


A distanza di qualche tempo dalle prime pubblicazioni posso dire con un certo orgoglio che l’obiettivo che mi sono riproposta, insieme a tutti i collaboratori dello studio, è stato centrato. Il blog “Giuridicamente parlando” si è così trasformato, poco alla volta, da pagina di esperienze e racconti in campo giuridico a vera e propria fonte di informazione che i lettori definiscono chiara e fruibile, sia per gli addetti ai lavori sia per coloro che invece al diritto si avvicinano per necessità, vale a dire per il bisogno di trovare soluzioni ai problemi di tutti i giorni con un taglio naturalmente giuridico. È per questo motivo che per il futuro vorrei, insieme a tutto lo staff, fornire un’informazione più assidua e possibilmente giornaliera che possa soddisfare le esigenze dei nostri lettori. Per realizzare tale proposito cerchiamo AUTORI innamorati e conoscitori del diritto che vogliano dare il loro contributo gratuito e qualificato per un’informazione tecnica ma allo stesso tempo accessibile grazie a un linguaggio semplice e comprensibile. 

Studiate giurisprudenza? Siete neo-laureati? praticanti? Oppure siete professionisti esperti in materia di Assicurazione, Fisco, Banche, Salute e Sanità, Rischio clinico, Condominio, Immobili e proprietà, Lavoro, Internet, Scuola o Mediazione? Questa è l’occasione giusta per cimentarsi in un’esperienza di scrittura che arricchisce il lettore ma anche chi scrive per il lavoro di ricerca e di assimilazione dei contenuti. 


COSA ASPETTATE ALLORA? Scrivete alla redazione a alla nostra mail giuridicamenteparlando@gmail.com, presentatevi, raccontateci chi siete, cosa fate e soprattutto cosa vi ha spinto a rispondere a questo annuncio. Potrete  diventare membri del team e farvi conoscere nel web!!!

lunedì 6 luglio 2015

PIGNORAMENTO: BLOCCO DEL CONTO CORRENTE IN BANCA OK, MA PENSIONE E STIPENDIO NON SI TOCCANO (O QUASI)


Tra le numerose modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 83, pubblicato in Gazzetta Ufficiale sabato 27 giugno, meritano uno sguardo di attenzione anche quelle che riguardano il pignoramento del conto corrente bancario intestato al debitore, sino ad ora possibile senza limiti. L’intenzione del Legislatore sembra essere quella di salvaguardare sia gli interessi dei creditori a vedere soddisfatto il proprio legittimo diritto di riscossione sia quelli dei debitori a non essere privati dei mezzi economici per sopravvivere. A dirla tutta la normativa in questione non fa altro che recepire un’esigenza più volte evidenziata dai giudici e dalle associazioni rappresentative di alcune parti sociali, ovvero pensionati e lavoratori. Sembra, dunque, essere il frutto di una concertazione che contempera esigenze contrapposte per non scontentare nessuno. A mio avviso è necessario, allora, chiarire e porre bene in evidenza in che modo si possa d’ora innanzi procedere al blocco del conto corrente e con quali limiti, laddove lo stesso sia alimentato con denari provenienti da pensione, o altre indennità assimilabili ad essa, e da stipendio. Peraltro, quest’ultima espressione sembra richiamare unicamente i proventi da lavoro dipendente, lasciando intendere che, invece, i redditi da lavoro autonomo non siano sottoposti ad alcun limite, creando una sperequazione di trattamento, contraria ai criteri di ragionevolezza stabiliti dalla nostra Costituzione, che ci si auspica venga corretta al più presto e magari già in occasione della prossima discussione che si terrà in Parlamento finalizzata alla conversione in legge delle norme appena varate in via d’urgenza dal Governo. Ma, in concreto cosa cambia? Vediamolo insieme …

mercoledì 1 luglio 2015

AFFITTO: E SE L’INQUILINO PAGA PIÙ DEL DOVUTO?


Si tratta di un’ipotesi piuttosto rara ma accade. Certo è più facile che l’inquilino si renda moroso e non paghi canoni e spese accessorie, ma talvolta succede, per svariati motivi, che versi un affitto in realtà non corretto. Tale circostanza può verificarsi per errore oppure perché il proprietario pretende somme diverse e superiori a quelle indicate nel contratto, per eludere il fisco, oppure ancora perché, pur richiamando le norme sull’equo canone, di fatto applica un canone calcolato con criteri che non rispettano i parametri previsti dalla normativa. In questi casi il locatore si arricchisce senza un giustificato motivo e l’affittuario può quindi pretendere, entro un determinato termine (piuttosto breve), la restituzione di tutti i canoni e di tutte le spese, anche di quelle sostenute per le riparazioni che competevano al proprietario, pagate in eccedenza perché non dovute. Tecnicamente si parla di ripetizione dell’indebito ed è senza dubbio possibile. Ma il primo scoglio da affrontare per mettere al palo i proprietari furbetti è quello di provare al giudice di avere effettuato il pagamento e questo non è sempre così facile. Una recentissima sentenza della Suprema Corte va però in aiuto a tutti quegli inquilini che si trovano in queste condizioni, vediamo come…