martedì 7 marzo 2017

CIRCOLAZIONE STRADALE: ACQUA SUL MANTO, IL COMUNE È RESPONSABILE DELL’INCIDENTE?


Alla guida del nostro veicolo può capitare di imbatterci in un’insidia stradale che, se grave e difficile da aggirare, può essere causa di un sinistro. In questi casi il primo responsabile ai nostri occhi è l’organo pubblico che ha il compito di assicurare la sicurezza attraverso il mantenimento in buone condizioni del manto stradale: il Comune o la Provincia. Questi dovrebbero essere i custodi di un siffatto bene pubblico e, come tali, tenuti al risarcimento danni subiti dal cittadino. Ma è davvero così? Di tale argomento si è occupata recentemente la Corte di Cassazione. Vediamo insieme di analizzare meglio la questione…
  
RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA L’art 2051 del codice civile sancisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Esaminando sistematicamente tale norma vediamo come appare alquanto generica, riferendosi a qualsiasi bene (si parla infatti di cosa). Tale scelta del legislatore deve, però, essere coordinata con gli articoli che precedono o seguono quello in analisi. E infatti, cosa può essere un bene mobile o immobile ma non, ad esempio, un edificio poiché in quest’ultimo caso si integrerebbe la responsabilità prevista e disciplinata dall’art 2053 del medesimo codice (Rovina di edificio). Ad essere responsabile, poi, è colui che si trova in un determinato rapporto con ciò da cui è scaturito il danno, ossia il custode. Tale è colui che dispone di un potere d’uso del bene, qualificabile in termini di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento. Ciò significa che custode può essere anche persona diversa dall’effettivo proprietario del bene, poiché rilevante è la disponibilità di fatto della cosa. Quanto alla natura di questa responsabilità, l’orientamento prevalente è nel senso di qualificarla come oggettiva cosicché il danneggiato dovrà soltanto dimostrare il danno, mentre il danneggiante avrà l’onere di provare l’esistenza di un evento fortuito, quale reale causa del pregiudizio, non quindi l’assenza di colpa.

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PUÒ ESSERE CONSIDERATA CUSTODE? Sulla base di quanto sopra detto, il Comune o la Provincia possono trovarsi in quella relazione di disponibilità di fatto del manto stradale idonea a comportare la responsabilità disciplinata appunto dall’art 2051 del codice civile? Assolutamente sì! Tanto la giurisprudenza costituzionale quanto quella di legittimità concordano nel ritenere che la veste di custode possa essere assunta anche da una Pubblica Amministrazione. Ciò significa che quest’ultima sarà ritenuta responsabile per i danni subiti dai privati derivanti da beni demaniali. Tale principio deve, però, essere limitato in forza delle particolari caratteristiche dei beni di cui il soggetto pubblico è custode, ossia cose di notevoli dimensioni e di cui la collettività può usufruire senza limiti. Trattasi cioè di beni soggetti a rischi che non possono essere immediatamente controllati ed eliminati dal custode, utilizzati da utenti che non possono essere esclusi ma al massimo sorvegliati. Sulla base di ciò, la giurisprudenza ha stabilito che l’ente pubblico andrà esente da responsabilità ogni qual volta la causa che ha provocato il danno non sia intrinseca al bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi non immediatamente eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione.

LA PERDITA D’ACQUA POTEVA ESSERE RIPARATA! Su tale linea si colloca la pronuncia emessa dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione Civile del 10 gennaio 2017. Il caso da cui origina riguardava un incidente occorso ad un ragazzo che, alla guida del proprio ciclomotore, scivolava a causa della presenza di acqua sul manto stradale, dovuta a una perdita non riparata. I primi due gradi di giudizio negarono la responsabilità da cose in custodia in capo al Comune, argomentando che il danno sarebbe da imputare non alle condizioni proprie della strada, ma al fatto del terzo (negligenza del motociclista). La Corte di Cassazione, però, ribalta la decisione affermando che non vi era prova della circostanza per cui non era stato possibile alcun intervento riparativo immediato del Comune; anzi dai fatti di causa era possibile ravvisare un’obiettiva pericolosità della cosa (Corte di Cassazione ordinanza n. 4643 del 10.01.2017).

IN CONCLUSIONE anche la Pubblica Amministrazione può essere ritenuta custode di beni demaniali, di maggiore o minore grandezza e, come tale, responsabile per i danni da essi derivanti agli utenti; tale presunzione però può essere superata laddove l’ente pubblico riesca a dimostrare che il pregiudizio sia stato causato da comportamenti di terzi, non immediatamente fronteggiabili.

Avvocato Licia Vulnera -  Redazione Giuridicamente Parlando