lunedì 10 aprile 2017

CIRCOLAZIONE STRADALE: LEGITTIMI GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI COLORATI?


Con una recente sentenza, la Corte dei Conti ha condannato per danno erariale un funzionario comunale per aver fatto realizzare alcuni attraversamenti pedonali su manto stradale di colorazione verde. Infatti, secondo i giudici contabili, la maggiore spesa sostenuta per realizzare tali innovativi attraversamenti costituisce un danno erariale non solo in quanto di nessuna utilità per l’amministrazione comunale stessa e la comunità amministrata, ma anche perché contraria alle disposizioni di legge, che non consentirebbero colorazioni particolari del manto stradale. Devono ritenersi, quindi, contrari alla legge gli attraversamenti pedonali su fondo stradale colorato che si stanno diffondendo in alcune regioni e per i più disparati fini?
 
LA LEGGE in realtà non prescrive nulla in merito alla colorazione del manto stradale, concentrandosi infatti solo su quella della segnaletica. Infatti, l’art. 40 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992), nel disciplinare la segnaletica orizzontale, costituita da strisce, frecce e scritte poste sulla pavimentazione stradale per regolare la circolazione stradale, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni circa il comportamento da seguire, rinvia al Regolamento per quanto riguarda le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali orizzontali. E, a sua volta, il Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992, stabilisce espressamente solo che i colori dei segnali orizzontali sono il bianco, il giallo, l’azzurro e il giallo alternato con il nero (art. 137, comma 5); che gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia (art.145); che nessun altro segno è consentito sulle carreggiate stradali soggette a pubblico transito, all’infuori di quanto previsto dalle norme in questione (art.155). Ma nulla dice e nulla stabilisce il regolamento in merito al colore del manto stradale in corrispondenza della segnaletica, essa sì accuratamente disciplinata nelle su esposte norme.

LE DIRETTIVE E I DECRETI L’art. 45 del codice della strada tuttavia nel vietare l’impiego di segnaletica stradale non conforme a quella stabilita dal Codice stesso e dal Regolamento, richiama anche le direttive e i decreti ministeriali, che, pur non avendo forza di legge, per effetto di tale richiamo, vengono ad assumere un’analoga funzione precettiva nella materia che stiamo trattando. Ed è così che, pertanto, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 aprile 2006 n. 777 (cosiddetta II Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’istallazione e la manutenzione), pur contenendo solo istruzioni ed indicazioni operative, viene a costituire l’unico riferimento testuale vincolante, che esplicita e motiva il diniego alla diffusione di attraversamenti pedonali diversamente colorati.

SUL COLORE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI Il punto 5 della ii direttiva infatti, intitolato proprio “Attraversamenti pedonali colorati o rialzamenti”, pur riconoscendo che allo stato non vi sono norme che impongano una particolare colorazione del manto stradale, dichiara espressamente il suo sfavore per le colorazioni innovative che, sebbene ispirate generalmente dal desiderio di conseguire migliori condizioni di sicurezza stradale, di fatto a volte risultano invece peggiorative per la sicurezza, altre volte non adeguate allo scopo che si vogliono prefiggere, o addirittura in violazione di norme. A parte, infatti, la necessità di assicurare che gli utenti della strada riconoscano e rispettino la segnaletica formalmente prevista dall’art. 41 del Codice della strada, che per questo deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale, da un punto di vista squisitamente tecnico, questi sono i rilievi che muove a tali colorazioni alternative:

1) non vi è una documentazione che dimostri l’efficienza di queste iniziative, né in termini di migliorata sicurezza, né in termini di permanenza nel tempo di adeguate caratteristiche di aderenza del fondo stradale e del colore;

2) l’illusione che l’attraversamento pedonale così realizzato risulti meglio visibile è presto smentita dal tempo e dalla immediata constatazione che utilizzando un qualsiasi colore di fondo diverso dal grigio scuro o dal nero del conglomerato bituminoso si riduce il rapporto di contrasto tra i colori e si riduce quindi anche la visibilità dell’attraversamento. Cosa che peggiora ulteriormente in condizioni di scarsa visibilità, notturne o sotto bagnato;

3) agli attraversamenti pedonali non regolati da semaforo sono inoltre individuabili ed indicati con i prescritti segnali verticali, per cui non si ravvisa la necessità di ulteriori accorgimenti.

CONCLUDENDO da qui, deriva l’antigiuridicità della condotta addebitata al funzionario comunale dalla Corte dei Conti nella sentenza da cui è partita la nostra riflessione. Un’antigiuridicità ancor più aggravata, ai fini della configurabilità del danno erariale, dalla qualificazione professionale del funzionario, che avrebbe dovuto indurlo, usando un minimo di diligenza, ad approfondire la questione per valutare la portata delle citate disposizioni normative e per ricercare, ove non in possesso dell’Amministrazione, le direttive fornite dal competente Ministero nella materia in questione ed accertarsi dell’antigiuridicità della scelta cromatica che voleva attuare (Corte dei Conti, sez. Veneto, sentenza del 14/03/2017, n. 38).


Avvocato Gabriella Sparano – Redazione Giuridicamente Parlando