venerdì 26 maggio 2017

LEGITTIMA DIFESA: ORARI DI ESERCIZIO


Lo scorso 4 maggio la Camera dei Deputati ha approvato il disegno che, se confermato dal Senato, introdurrà significative modifiche in tema di legittima difesa. La novità legislativa ha scatenato, per la verità, non poche polemiche e reazioni, anche umoristiche, per le condizioni e i limiti che dovranno sussistere affinché si possa parlare appunto di legittima difesa. Il punto che ha scatenato maggiori critiche è indubbiamente quello che prevede la legittimità a fronte di intromissione illecita, ma solo in ore notturne, subite all’interno del proprio domicilio. Se, dunque, l’aggressione verrà effettuata in ore diurne la vittima non potrà, come dire, che lasciar fare, ad eccezione però del caso in cui oltre all’introduzione venga posta in essere violenza alle persone o sulle cose o, ancora, qualora l’introduzione si concretizzi attraverso minacce o con l’inganno. In questi casi la difesa sarà considerata legittima anche se esercitata in ore diurne. Ma vediamo bene nel dettaglio…
 
FORTI PERPLESSITÀFermo restando quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all’art. 614, primo e secondo comma (cioè in caso di violazione di domicilio n.d.r.), la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati (abitazione, attività commerciale, professionale o imprenditoriale o nelle appartenenze di esse n.d.r.) con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno”. Ad una prima lettura della modifica legislativa si nota come è proposto un ampliamento della c.d. legittima difesa domiciliare, attualmente disciplinata dai commi 2 e 3 dell’art. 52, che, se dovesse essere confermata anche dal Senato, troverà applicazione nei casi di violazione di domicilio “in tempo di notte” o “realizzata con violenza alle persone o alle cose o con minaccia o inganno”. Così reciterà il nuovo comma secondo dell’art. 52 del codice penale. Un disposto normativo di tale tenore rischia però di creare difficoltà applicative e problemi di interpretazione. Infatti, la novella solleva una forte perplessità in quanto giustificherebbe il comportamento posto in essere notte tempo in qualsiasi caso e, inoltre, anche nell’eventualità in cui questo sia la reazione ad un’intrusione realizzata con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno, così facendo rientrare nella nuova normativa un ampio numero di situazioni.

NOTTE TEMPO E INGANNO Si può pensare che con tale espressione il Legislatore abbia voluto fare riferimento alla commissione dell’evento in un orario compreso tra le 22 e le 7, così come ha fatto in tema di guida in stato di ebrezza. Il riferimento all’inganno sembra essere di ancora maggior difficoltà interpretativa, perché come facile intuire, tale condotta è priva di un effettivo pericolo per la vittima, la quale si trova ad essere raggirata ma non esposta ad un’insidia tale da legittimare il ricorso alla violenza quale mezzo di autotutela.

ART. 59, DIVERSE INTERPRETAZIONI Anche l’articolo inerente le circostanze non conosciute o non erroneamente supposte verrà modificato con l’aggiunta del comma quinto “Nei casi di cui all’art. 52 secondo comma (quello nuovo! n.d.r.) la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà personale o sessuale”. L’art. 59 esclude il dolo (cioè la volontà di commettere il fatto) quando il fatto è commesso da un soggetto che erroneamente ritenga di trovarsi in una situazione che, se realmente esistente, avrebbe integrato tutti gli estremi della legittima difesa, e cioè: la necessità, l’attualità del pericolo e la proporzionalità della difesa all’offesa. Tuttavia, se il fatto è previsto dalla legge anche come delitto colposo, l’agente è punibile a titolo di colpa. Con il nuovo comma che potrebbe venire introdotto, l’eventuale responsabilità a titolo di colpa viene meno quando l’errore sull’esistenza della situazione di pericolo è riconducibile al grave turbamento psichico dovuto all’aggressione subita. Anche in questo caso però la genericità delle affermazioni del Legislatore lascia spazio a molte, possibili interpretazioni sul significato da dare al grave turbamento psichico.

IN CONCLUSIONE appare pertanto, a chi scrive, che l’intento del Legislatore, seppur benevolo, con l’introduzione di questa novità sia quello di ampliare i confini della legittima difesa per compensare un’esigenza di carattere sociale, col forte rischio di ritornare a quello che i giornali hanno definito come “far west in salsa italiana”.


Dottor Luca Cantisano – Studio Comite